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La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti “deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 novembre 2019, n. 30491; in senso conforme Cass. Civ., sez. VI, 5 marzo 2018, n. 5088). L’obbligo perdura “finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza però averne tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., n. 1773/2012; Cass. n. 12952/2016)” (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 25 settembre 2018, n. 22594).