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Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2020, n. 135: Secondo orientamento consolidato di Consiglio (…) “la legislazione statale in materia di condono presuppone la permanenza dell’opera da condonare nel corso del procedimento di condono. […] Non è invece ammissibile la sua sostituzione con un nuovo manufatto, anche se identico dal punto di vista volumetrico, della sagoma e della superficie” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 maggio 2019, n. 3471). (..). Questo Consiglio ha infatti osservato che “Quando la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto non danno luogo alla fedele riedificazione del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di ristrutturazione edilizia, bensì di nuova costruzione, per cui è necessario il rilascio di apposito titolo edilizio: è quindi legittima l’archiviazione della domanda di condono relativa al primo fabbricato, essendo effettivamente venuta meno la stessa opera per cui si riferiva la richiesta” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2008, n. 6550). Si ha quindi il fenomeno cd. della sostituzione edilizia che, secondo consolidata giurisprudenza, comporta la “legittimità dell’archiviazione della domanda di condono” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 184; T.a.r. Salerno, sez. II, 21 marzo 2019, n.417).