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Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 gennaio 2020, n. 132: “Per costante giurisprudenza il concetto di pertinenza non rilevante ai fini urbanistico edilizi comprende esclusivamente le costruzioni di modesta entità, poste al servizio di un fabbricato principale, non utilizzabili se non in funzione di esso, e prive quindi di un autonomo valore economico; esula invece da tale concetto un deposito come quello per cui è causa, senz’altro suscettibile di autonomo utilizzo, anche considerato che non si dice di quale bene principale esso dovrebbe essere pertinenza; esso quindi necessita di permesso di costruire, in quanto aumenta il carico urbanistico: così per tutte C.d.S. sez. II 22 luglio 2019 n.513 e sez. V 13 ottobre 1993 n.1041, quest’ultima pronunciata in base a norme identiche a quelle oggi vigenti” (nella fattispecie il Collegio ha escluso, quindi, che possa essere considerato pertinenza un “manufatto di mq 18 e mt 2,70 di altezza, realizzato in mattoni, pietra e lamiere coibentate di copertura”).
Inoltre, “deve osservarsi che, ai fini urbanistici ed edilizi, il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4636; Cons. di Stato, sez. IV, 16 maggio 2013, n. 2678; Cons. di Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3221)” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 260).