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Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020, n. 226
(Riforma sentenza del Tar Molise n. 568 del 2018)
Risulta pacifico nella giurisprudenza che la motivazione di un atto amministrativo per relationem, prevista dall’art. 3 della legge n. 241/1990, è idonea purché nella stessa siano indicati gli estremi degli atti richiamati ed eventualmente gli stessi, su richiesta dell’interessato, siano messi a sua disposizione (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 12 agosto 2019, n. 5672; sez. IV, 6 marzo 2019, n. 1544).
Consiglio di Stato, Sez. II, 31 gennaio 2020, n. 817: qualora la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti, risulta possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 settembre 2019, n. 6145). In particolare l’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sancisce la legittimità del richiamo ad altro provvedimento a fini motivazionali, purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all’interessato la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 agosto 2019, n. 5672, e Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2019, n. 1544).