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Tar Calabria-Catanzaro, Sez. I, 20 gennaio 2020, n. 102
L’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è (..) un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell’art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo indispensabile per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti “conforme all’immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità” (Cons. di Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825). Pertanto, “il relativo possesso determina l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032).