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Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 756: La diffida a demolire è un atto lesivo e rilevante ( cfr. C. Stato, sez. V, 22-06-1996, n. 767 secondo cui la diffida a demolire opere edilizie abusive, prevista dall’art. 7, 2º comma, l. 28 febbraio 1985 n. 47 – ma la natura dell’atto non cambia con il t.u. edilizia – , con la quale il sindaco (oggi il Dirigente ) accerta e contesta l’esistenza delle opere e ne ingiunge la demolizione, la cui inosservanza comporta l’acquisizione gratuita al patrimonio del comune delle opere e dell’area di sedime, è atto lesivo da impugnare nel termine di decadenza, con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione, l’accertamento dell’abusività – e quindi il presupposto dell’acquisizione gratuita non può più essere contestato; in senso analogo è C. Stato, sez. V, 22-02-1993, n. 287 ) senz’altro impugnabile specie quando diretta a soggetto che non si trovi in condizione di ottemperarlo per la mancanza di poteri sulla res che tanto consentano.