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Consiglio di Stato, Sez.V, 20 febbraio 2020, n. 1290: Per consolidata giurisprudenza (..), va esclusa la sussistenza in capo all’amministrazione dell’obbligo di provvedere sulle istanze del privato volte all’esercizio del riesame: infatti l’esercizio dell’autotutela è discrezionale. Sicché l’atto di diffida o messa in mora del privato, inteso a ottenere provvedimenti di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi, ha il valore di una mera sollecitazione del potere amministrativo, cui non fa fronte un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza. (..)Deve essere pure richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui: “Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua – con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell’azione amministrativa – quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV, 30 settembre 2002, n. 5003).