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La risposta è negativa, secondo quanto ha evidenziato la sentenza del Tar Toscana, Sez. II, 29 aprile 2016, n. 732: “Il Comune (..) pretende di far discendere l’effetto estintivo di una concessione risalente a oltre 130 anni fa (e della stessa attività svolta, per i soci, da Alfa a partire dal 1884) non da una disposizione pianificatoria o contrattuale puntuale, precisa e inequivoca, bensì da quella che si configura piuttosto come una mera indicazione programmatica contenuta sostanzialmente in due righe tra le poche destinate al cimitero di Trespiano nella pur corposa Relazione generale del Piano di settore cimiteriale approvato nel 1998. Il generico richiamo all’osservanza delle previsioni di tale Piano, contenuto nell’art. 17 del contratto stipulato nel 2005 dall’ATI di cui fa parte anche la società ricorrente, non è sufficiente per desumerne che le parti hanno consapevolmente manifestato la comune volontà di dismettere il vecchio tempio crematorio al momento dell’attivazione del nuovo, circostanza da cui conseguirebbero l’incompatibilità del contemporaneo funzionamento di entrambi (il vecchio, gestito da Alfa per i soli soci e il nuovo, destinato al servizio pubblico), nonché gli ulteriori effetti, pregiudizievoli per la ricorrente, enunciati nelle deliberazioni impugnate. Oltretutto, posto che sono trascorsi ormai quasi vent’anni dall’approvazione del Piano di settore cimiteriale e che nel frattempo Alfa ha rinnovato gli impianti per la cremazione, ottenendo le relative autorizzazioni ambientali, appare del tutto ragionevole riconoscere natura programmatica all’indicazione contenuta nella Relazione generale e più sopra citata che, proprio per il tempo decorso, necessita di essere riesaminata per verificarne l’attualità, in vista delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione” (1)
(1) La sentenza è stata riformata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7836 del 14 novembre 2019 ma solo per un difetto procedurale attinente alla notifica del ricorso introduttivo in primo grado.