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Tar Campania-Napoli, Sez. II, 2 marzo 2020, n. 957: Va condiviso l’orientamento secondo cui «il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Consiglio di Stato Sezione V , 21 novembre 2017 , n. 5388). A tale orientamento del giudice d’appello si è allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che «nell’ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l’apertura delle offerte, come confermato dall’ art. 58, d.lg. n. 50 del 2016 , che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica (T.A.R. , Veneto Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari , Sezione III 2 novembre 2017 , n. 1112; T.A.R. Sardegna . Sezione I 29 maggio 2017 n. 365). Pertanto, la verifica in seduta riservata della documentazione integrativa di alcune imprese concorrenti deve ritenersi legittima.