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ANAC, Delibera 4 marzo (dep. 10 marzo) 2020, n. 229 (PREC 30/20/L-PB): Costituisce consolidato approdo giurisprudenziale quello secondo cui l’attuale assetto normativo non consente di sanare tramite soccorso istruttorio la mancata indicazione, nell’offerta economica, dei costi della manodopera e/o degli oneri di sicurezza aziendali quando la documentazione di gara, pur non richiedendo esplicitamente l’indicazione separata di tali costi, faccia espresso rinvio all’applicazione del d.lgs. n. 50/2016 che «stabilisce – con previsione chiara e di carattere imperativo – che i richiamati oneri debbano essere espressamente indicati in sede di offerta», tenuto conto che «Gli offerenti che partecipano alle gare comunitarie sono soggetti imprenditoriali, che si presume essere in possesso di adeguate professionalità, per i quali il mancato adempimento di un onere obbligatoriamente previsto dalla legge costituisce una grave negligenza addebitabile al medesimo concorrente» (Ad. Plenaria, cit.); (..) la stessa giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto come possa costituire valida eccezione alla regola dell’esclusione automatica il caso in cui la documentazione di gara, pur rinviando esplicitamente alle disposizioni del Codice, abbia generato confusione in capo agli offerenti, mettendo a disposizione degli stessi una modulistica, da usare obbligatoriamente, che non lascia spazio fisico per l’indicazione separata di detti costi (Corte di Giustizia, cit.); (..) alla luce di tale principio, è stata ritenuta sanabile tramite soccorso istruttorio la mancata indicazione separata dei costi della manodopera nel caso in cui la lex specialis, pur richiedendo l’indicazione degli oneri del personale, non contemplava alcuna causa di esclusione per l’ipotesi della loro mancata indicazione e metteva a disposizione dei concorrenti dei modelli di offerta privi della specifica voce relativa ai costi del personale, dettando al contempo la regola generale secondo cui sarebbero state ritenute irricevibili le offerte non conformi ai modelli allegati (Consiglio di Stato, 4 ottobre 2019, n. 6688); del pari sanabile è stato ritenuto il caso in cui il modello messo a disposizione per la dichiarazione d’offerta recitava che erano “comprese e compensate le spese del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori”, lasciando intendere che gli oneri della sicurezza e il costo del lavoro avrebbero dovuto essere prodotti ex post in sede di eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta, non potendo valere in senso contrario la materiale possibilità di modificare il modello, «atteso che, da un lato, non si può pretendere che l’offerente modifichi, in assenza di una specifica indicazione in tal senso, un modulo prescritto a pena di esclusione e, dall’altro, la circostanza che l’inserimento del costo della manodopera richieda una modifica dei documenti di gara rende oltremodo incerta la stessa sussistenza dell’obbligo» (Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 7 gennaio 2020, n. 19); parimenti è stato ritenuto che l’omessa indicazione dei costi della manodopera da parte dell’aggiudicataria non assumesse autonoma rilevanza escludente nel caso in cui il disciplinare di gara sanzionava espressamente con l’esclusione dalla gara la mancata indicazione degli oneri aziendali relativi alla sicurezza, senza operare alcun riferimento ai costi della manodopera, e stabiliva che l’offerta economica dovesse essere predisposta in conformità ad un modello che conteneva un apposito spazio per la dichiarazione dei costi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ma non richiedeva (né comunque consentiva di inserire) l’indicazione dei costi della manodopera, ritenendosi che tanto le prescrizioni della lex specialis, quanto la struttura del modello allegato al disciplinare di gara risultassero carenti ed ambigue e potessero risultare ingannevoli rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo (TAR Molise, 3 giugno 2019, n. 204); (..) la stessa Autorità ha di recente affermato che ove sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente i costi della manodopera, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera” (cfr. Parere di precontenzioso n. 828 del 18 settembre 2019 e n. 931 del 16 ottobre 2019). Nei richiamati precedenti è stato, in particolare, evidenziato che l’omessa indicazione dei costi della manodopera da parte dei concorrenti non assume autonoma rilevanza escludente, quando il modello reso disponibile dal sistema per la formulazione dell’offerta economica risulta carente sul punto e può quindi risultare ingannevole rispetto alla sussistenza del relativo obbligo dichiarativo