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Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2020, n. 2325: In assenza di specifiche situazioni di incompatibilità da cui far derivare l’obbligo di astensione (…), principi di economia procedimentale e di non aggravamento giustificano pienamente lo svolgimento del riesame da parte della stessa commissione competente. Il procedimento amministrativo e, in particolare, un concorso pubblico o un esame, si fonda sul principio di conservazione degli atti. Un effetto completamente caducante può derivare dall’accertata illegittimità degli atti compiuti all’inizio del procedimento stesso, quale, ad esempio, l’illegittima composizione della commissione esaminatrice, assente nel caso de quo (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789). La sezione ha avuto modo di evidenziare, in materia come, in base al principio di conservazione dei valori giuridici, il riesame di legittimità della posizione di taluno dei membri della Commissione di esame non si rifletta, in via derivata e consequenziale, sulla validità della composizione dell’intero organo collegiale (Consiglio di Stato, sez. VI , 23 dicembre 2010, n. 9340). Anche da ciò ne consegue che, in assenza della specifica dimostrazione di vizi di legittimità della composizione ovvero della emergenza di specifiche cause determinanti l’obbligo di astensione, i principi generali dell’azione amministrativa comportano la piena ammissibilità del riesame da parte della medesima commissione.