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Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2020, n. 2357: Consolidata giurisprudenza afferma (…) che non può essere dichiarato inammissibile o improcedibile un appello per non essere stata impugnata la nuova aggiudicazione definitiva pronunciata in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. in termini Cons. Stato, Ad. Plen. 12 maggio 2017, n. 2; Cons. di Stato, V, 10 giugno 2019, n. 3881; Sez. V, 25 febbraio 2019, n. 1246; V, 18 giugno 2018, n. 3734; Sez. VI, 17 marzo 2017, n. 1218; Sez. V, 5 giugno 2017, n. 2675; V, 11 ottobre 2016, n. 4182; Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 57). Tale soluzione consegue all’applicazione del principio dell’effetto espansivo esterno della riforma della sentenza appellata posto in tema di impugnazioni dall’art. 336, comma 2, Cod. proc. civ. (a norma del quale “la riforma e la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”), che è un principio generale del processo e, come tale, è applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 Cod. proc. amm.: pertanto, esso implica, nel caso di accoglimento dell’appello, l’automatica caducazione dell’aggiudicazione medio tempore disposta in esecuzione della sentenza esecutiva del Tribunale amministrativo regionale.