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Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2372: Nell’ipotesi di richiesta di condono edilizio avente ad oggetto opere abusive realizzate su un immobile insistente su area (seppur successivamente rispetto all’epoca di presentazione della istanza di condono) gravata da vincolo, il procedimento deve recare l’avviso sia della commissione locale sul paesaggio sia della Soprintendenza, costituendo l’avviso di tale ultimo organo uno “strumento affidato dall’ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 agosto 2018 n. 4954), per la stessa ragione per la quale il legislatore ha attribuito alla Soprintendenza il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata da un ente locale, esprimendo la Soprintendenza, in tal caso, “non un potere di controllo, bensì una manifestazione di cogestione del vincolo data dalla legge a sua estrema difesa”, (così Cons. Stato, Ad. pl., 14 febbraio 2001 n. 9), che impone, se non un riesame di merito, comunque la valutazione dell’atto adottato dal competente organo comunale. Quanto sopra ovviamente, tenendo conto che, con l’entrata in vigore del d.lgs. 42/2004, la Soprintendenza esercita non più un sindacato di legittimità ex post sull’autorizzazione già rilasciata dall’ente competente ovvero sul parere espresso in sede di procedimento di condono edilizio (dalla commissione locale sul paesaggio), con il correlativo potere di annullamento, ma un potere che consente di effettuare ex ante valutazioni di merito amministrativo, con poteri di cogestione del vincolo paesaggistico (cfr., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2019 n. 1579).