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No, perché, afferma ANAC, Delibera 13 maggio (dep. 18 maggio) 2020, n. 429, la “presunta illegittimità della clausola, in quanto relativa ad una sua potenziale natura escludente, in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 4 del 26 aprile 2018)” dovrebbe “essere impugnata o contestata entro i termini di legge e non può certamente essere oggetto di contestazione per la prima volta in sede di istanza di riesame, costituendo di fatto un nuovo petitum, la cui prospettazione elude i termini previsti dalla disciplina processuale per l’impugnazione di tali clausole, nonché i termini di cui al “Regolamento in materia di pareri precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato in G.U. n. 22 del 26 Gennaio 2019, che all’articolo 7 considera inammissibili le istanze «dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale»”.