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Consiglio di Stato, Sez. V, 11 giugno 2020, n. 3733: Nel processo amministrativo d’appello (…) è inammissibile, per violazione del dovere di specificità dei motivi sancito dall’art. 101 Cod. proc. amm., la mera riproposizione delle censure sviluppate in primo grado effettuata dalla parte appellante (Cons. Stato, IV, 14 febbraio 2017, n. 625).