Procedimento amministrativo (risarcimento per danno da ritardo): il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’articolo 2-bis della L. 241 del 1990 necessita comunque di specifica prova?

Agosto 17, 2020 Ornella Cutajar 0 Comments

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Tar Campania-Napoli, sez. II, 12 agosto 2020, n. 3587: Come recentemente affermato in un importante obiter dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, assimilando la responsabilità per danno da ritardo alla responsabilità precontrattuale, il danno in questi casi è risarcibile unicamente nei limiti dell’interesse negativo. Dice infatti l’Adunanza plenaria che ritardo nell’adozione del provvedimento genera “una situazione di incertezza in capo al privato e può, dunque, indurlo a scelte negoziali (a loro volta fonte di perdite patrimoniali o mancati guadagni) che non avrebbe compiuto se avesse tempestivamente ricevuto, con l’adozione del provvedimento nel termine previsto, la risposta dell’amministrazione.”

Nella fattispecie “tale autonoma domanda risarcitoria, pur a volerla qualificare come danno da ritardo mero (che cioè prescinde dall’accertamento della spettanza del bene della vita richiesto), non può comunque essere accolta in quanto la ricorrente non ha fornito prova delle diverse alternative percorribili cui ha dovuto rinunciare e degli specifici danni, patrimoniali e non, che le sarebbero stati arrecati in conseguenza della eccessiva durata del procedimento.