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Consiglio di Stato, Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 900
Il servizio di biglietteria non può mai costituire (contro la previsione di cui all’art. 117 del Codice dei beni culturali) servizio principale ed assumere carattere prevalente in una concessione integrata di servizi per valorizzazione del patrimonio museale, nemmeno laddove gli altri servizi non fossero autosufficienti, sicché è illegittima una legge di gara che preveda una siffatta prevalenza. Tale divieto di prevalenza del servizio di biglietteria negli affidamenti integrati mira infatti ad evitare che la selezione dei concessionari dei servizi aggiuntivi venga orientata verso operatori del settore esperti di emissione di biglietti e non invece di valorizzazione dei beni culturali, laddove, come chiarito dalla giurisprudenza, il tipo di concessione di servizi in questione di suo non ammette che il servizio di biglietteria, quand’anche implicante un maggiore volume di incassi, possa ottenere, con il suo regime, prevalenza funzionale sui servizi aggiuntivi: e, per conseguenza, che ciò in concreto possa portare a informare i requisiti di capacità economica e finanziaria con l’effetto pratico, ben rilevante, di precludere la partecipazione di soggetti attivi in servizi aggiuntivi di bookshop e di editoria (ma senza che abbiano prima emesso biglietti per gli importi predetti).