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si, perché, afferma Tar Lombardia-Milano, Sez. I, 2 gennaio 2020, n. 9 “ il sindacato del g.a. sulle valutazioni amministrative caratterizzate da discrezionalità tecnica è di tipo “debole”, e pertanto circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o arbitrarietà, ovvero di motivazione fondata su palese e manifesto travisamento dei fatti, laddove siano sintomatiche di un uso della discrezionalità tecnica distorto e contrario ai principi di efficacia, economicità e buon andamento, in presenza del quale, soltanto, è consentito l’intervento caducatorio dell’autorità giurisdizionale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 03.12.2018, n. 11691). Nel caso di specie, a fronte dei rilevanti scostamenti tra i prezzi offerti dalla ricorrente rispetto a quelli di mercato, la scelta del Comune di non ritenere sufficiente la loro giustificazione mediante “preventivi”, e pertanto, di mere proposte contrattuali provenienti da terzi, in luogo di “fatture”, e dunque di documenti che comprovino l’avvenuta esecuzione di un contratto a determinate condizioni, non è certamente irragionevole, rispondendo infatti all’esigenza di tutelare la stazione appaltante da offerte eccessivamente basse, né discriminatoria, in quanto riferita a materiali di uso comune e facilmente reperibili”.