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Tar Campania-Napoli, Sez. VIII, 16 luglio 2020, n. 3173: A fronte di una istanza di sanatoria ex art. 36 dpr 380/01, l’Amministrazione, laddove provveda con un provvedimento espresso di diniego, ha l’obbligo di chiarire con adeguata motivazione le ragioni del diniego di sanatoria : laddove siffatta esternazione manchi, il provvedimento negativo deve ritenersi adottato in violazione del principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi, scolpito nell’art. 3 della Legge n. 241/1990, quale precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica Amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all’autorità giurisdizionale (ex multis, Cons. Stato, IV, 22.9.2005, n.4982; TAR Lazio, Roma, I-ter, 31.1.2011, n. 841; TAR Campania, Napoli, VIII, 25.3.2009, n. 1610). Infatti, sono stati sempre ritenuti illegittimi gli atti e/o provvedimenti (sfavorevoli agli interessi dei privati) privi di adeguata motivazione e/o non supportati da adeguata motivazione (ex pluribus, Cons. Stato, V, 20.2.1990, n.158; 11.1.1989, n.1; 20.10.1988, n.580).