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Consiglio di Stato, Sez VI, 8 marzo 2021, n. 1947: Come è noto (…) in via generale, secondo l’orientamento resosi ormai costante della giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3301), allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi.
In particolare, non può considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l’atto meramente confermativo quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. ancora, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2017 n. 3207, Sez. IV, 12 ottobre 2016 n. 4214 e 29 febbraio 2016 n. 812).