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Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2020, n. 2615: E’ indubbio che la nozione di “ultimazione delle opere”, cui occorre far riferimento ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l’esecuzione del c.d. “rustico”, da intendersi come muratura priva di rifinitura – ossia, per l’appunto, “al grezzo” – comprensivo di tutte le tamponature e comprendente pure il necessario completamento della copertura (cfr. al riguardo, segnatamente per il condono di cui all’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 conv. con l. n. 326 del 2003, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2699 dd. 7 dicembre 2005; cfr. – altresì – per i condoni precedenti le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2241 dd. 17 maggio 1995 e n. 3357/25 dd. 30 luglio 1985; in giurisprudenza cfr. sul punto e negli stessi termini, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 10 giugno 2019, n.3 869, Sez. V, 19 ottobre 2011, n. 5625, e Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1474; cfr. anche, nel medesimo senso, ex multis, Cass. pen., Sez. III, 2 dicembre 2008, n. 8064, 15 febbraio 2005, n. 10896 e 2 dicembre 1998, n. 10082).