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Tar Toscana, Sez. III, 28 luglio 2020, n. 987: Una recente pronuncia, nel confermare precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha sancito che in materia edilizia l’esonero dal costo di costruzione previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001 presuppone la sussistenza di due requisiti attinenti, il primo al carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare e, il secondo, al fatto che le opere debbano essere eseguite da un ente istituzionalmente competente o da privati che abbiano un legame istituzionale con l’azione dell’amministrazione pubblica volta alla cura di interessi pubblici (da ultimo Cons. Stato Sez. IV Sent., 02/01/2020, n. 4, ma si veda anche Cons. Stato Sez. IV, 25/11/2019, n. 8002 Cons. Stato Sez. IV, 20-11-2017, n. 5356). (…) La ratio dell’art. 17, comma 3, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001, che prevede l’esenzione dal contributo di costruzione “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”, è allora finalizzata, da un lato, ad agevolare l’esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarne utilità, dall’altro, ad evitare che il soggetto che interviene per l’istituzionale attuazione del pubblico interesse corrisponda un contributo che verrebbe a gravare, sia pure indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dell’opera, atteso che il beneficio dello sgravio si traduce in un abbattimento dei costi a cui corrisponde un minore aggravio di oneri per gli utenti.