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Tar Toscana, Sez. III, 29 giugno 2020, n. 825: La possibilità di depositare note fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell’udienza, riconosciuta dall’art. 4 co. 1 del d.l. n. 28/2020, opera infatti a condizione che sia stata disposta la discussione orale della controversia, della quale le note rappresentano l’alternativa nell’ambito del meccanismo di passaggio in decisione della causa disciplinato dal predetto art. 4 co.1. Qualora invece la discussione non sia stata chiesta dalle parti, né comunque disposta, deve continuare a farsi riferimento alla disciplina del passaggio in decisione sulla base degli atti di cui all’art. 84 co. 5 del d.l. n. 18/2020, anch’essa in vigore fino al 31 luglio 2020, e che consente il deposito di brevi note fino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.