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CGA Regione Siciliana, sez. giurisdiz., 21 gennaio 2020, n. 54: Come ormai chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si sono occupate di sistematizzare e di delimitare gli ambiti degli istituti del diritto sanitario, l’”accreditamento” è il provvedimento con il quale viene riconosciuto alle strutture già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, lo status di “potenziali” erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale. L’accreditamento viene “concesso” ai soggetti già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, subordinatamente alla sussistenza di alcune condizioni, quali la coerenza delle funzioni svolte con gli indirizzi della programmazione regionale; la rispondenza agli ulteriori requisiti, rispetto a quelli richiesti ai fini dell’autorizzazione, individuati nel “Manuale dei requisiti per l’ accreditamento delle strutture sanitarie” e la verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.L’accreditamento non costituisce – tuttavia – condizione sufficiente per l’erogazione delle correlative prestazioni sanitarie in nome e per conto del SSN: come correttamente affermato dalla più autorevole dottrina, e pacificamente in giurisprudenza, la condizione di “soggetto accreditato” comporta solo la possibilità – e non il diritto – di erogare prestazioni per conto del sistema pubblico (cfr., Corte Cost. 28 Luglio 1995, n. 416 che lo considera esclusivamente come atto necessario e sufficiente per costituire il “rapporto di servizio pubblico”). Alla concessione dell’accreditamento non consegue – infatti – un immediato diritto del soggetto che è stato accreditato, di erogare prestazioni per conto e con spese (in parte) a carico del bilancio pubblico: ed invero, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n.502 del 1992, l’operatività del soggetto accreditato consegue alla stipulazione, fra tale soggetto e l’autorità competente, di un “contratto di servizio” cui spetta la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni «che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza» (art. 8 d.lgs. n.502/1992).Ma – s’intenda – neanche la conclusione del contratto costituisce oggetto di una prestazione obbligatoria specifica a carico dell’Amministrazione. Dall’accreditamento non discende, in altri termini, alcuno specifico obbligo della PA di concludere il contratto con l’accreditato.La concreta possibilità di stipulare il contratto dipende, infatti – a sua volta – dalle previsioni finanziarie contenute nel piano previsionale annuale, che rappresenta il più saliente momento attuativo ed esecutivo delle scelte discrezionali unilaterali della Regione, alla quale spetta – ai sensi dell’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – l’individuazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni (giurisprudenza pacifica: C.S., III^, 2.4.2014 n.1582; C.S., V^, 19 novembre 2009, n. 7237; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2007, n. 403). Ciò significa che – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante – dal concesso accreditamento non consegue affatto il diritto del soggetto accreditato di ottenere tutte le risorse necessarie per ‘sfruttare’ (rectius: utilizzare) al massimo la (rectius: per realizzare il massimo della) potenzialità prestazionale consentita. Né – correlativamente – a carico dell’Amministrazione che lo ha concesso, l’obbligo di destinare congrua parte delle risorse pubbliche alla totale copertura dei costi da affrontare perché l’accreditato utilizzi fino in fondo la potenzialità in questione. Sicchè è possibile affermare – sulla scorta della più autorevole dottrina – che tra la tesi che ricostruisce la sequenza “accreditamento-contratto” in termini di necessaria consequenzialità del secondo e quella che la ricostruisce in termini di mera “presupposizione” del primo, è prevalsa – in giurisprudenza – propria quest’ultima tesi. Il che equivale a dire che non è possibile pervenire al contratto se non vi sia stato accreditamento, ma anche – e soprattutto – che dall’accreditamento non scaturisce automaticamente il contratto. Tale “soluzione” ha trovato, infine, definitiva conferma nella novella introdotta dall’art.79 della l.6.8.2008 n.133, che (modificando l’art.8 sexies, comma 5, del d.lgs. n.502 del 1992), ha formalmente introdotto il principio secondo cui «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati, è sospeso».