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Consiglio di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 420: “Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimoCons. Stato Sez. VI, 24/08/2018, n. 5050; Cons. Stato Sez. VI Sent., 13/12/2017, n. 5865; Cons. Stato Sez. VI Sent., 29/08/2017, n. 4105) “non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio …. La sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei significativi interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo alla scelta dei più meritevoli”. L’obbligo di astensione invece sussiste quando l’ “intensità della collaborazione” sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato. Come statuito in alcuni recenti precedenti della Sezione (Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3206; sez. VI, 9 aprile 2015, n. 1788), è incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia un suo “stabile e assiduo collaboratore”, anche soltanto nell’attività accademica o pubblicistica”