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Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2020, n. n. 2146 (Riforma della sentenza del Tar Toscana, Sez. I, n. 645 del 2018): Quel che (…) occorre accertare è se sia possibile per la stazione appaltante, che non abbia potuto maturare un sicuro convincimento (in un senso o nell’altro) dalle prime giustificazioni fornite dall’operatore sottoposto a verifica, richiedere ulteriori spiegazioni o chiarimenti. Detto altrimenti, si tratta di stabilire se il procedimento di verifica dell’anomalia debba necessariamente risolversi nell’unica fase menzionata nella disposizione, costituita dalla richiesta della stazione appaltante e dalla presentazione delle giustificazioni del concorrente, in ciò differenziandosi dal procedimento “trifasico” (giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) di cui al previgente art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006. (..) La questione è stata di affrontata recente da questa Sezione, nella sentenza 28 gennaio 2019, n.690, che è giunta ad affermare il principio per il quale è consentito alla stazione appaltante richiedere ulteriori chiarimenti o spiegazioni supplementari dopo le prime giustificazioni fornite dall’appellante se essa non abbia maturato il convincimento dell’anomalia dell’offerta.