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Consiglio di Stato, Sez. II, 18 marzo 2020, n. 1929: La normativa sul condono postula la permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, interventi edilizi sul manufatto oggetto dell’istanza di condono, al di fuori degli interventi diretti a garantirne l’integrità e la conservazione (Cons. Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4386, e , con riferimento alla giurisprudenza di primo grado, ancora di recente T.A.R. , Napoli , sez. VI , 7 giugno 2019 , n. 3108 “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori -sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche-, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.”).