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Consiglio di Stato, Sez. II, 27 marzo 2020, n. 2158: Questo Consiglio ha di recente evidenziato che “Ai fini dell’installazione e dell’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, è necessario che venga rilasciata dal Comune un’autorizzazione, resa in conformità non solo alle disposizioni del piano regolatore, ma anche alle prescrizioni fiscali ed a quelle riguardanti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2019, n. 3190). Ne consegue che la presenza di un espresso divieto nel tessuto urbanistico assume carattere dirimente in quanto osta all’assentimento dell’impianto. Questo Consiglio non ha mancato di osservare che: “Gli impianti di distribuzione di carburanti costituiscono un’infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, costituendo la loro localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici; di qui la loro ricomprensione fra le opere catalogabili come opere di urbanizzazione secondaria e infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 651).