How Can We Help?
Tar Toscana, Sez. III, 20 aprile 2020, n. 452: E’ noto che i giudizi espressi e i punteggi attribuiti dalla commissione di gara costituiscono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali, per natura connotate da un innegabile margine di opinabilità. Come tali, esse possono essere censurate nella misura in cui se ne dimostri l’inattendibilità sul piano tecnico-scientifico, ovvero la complessiva illogicità/irragionevolezza, mentre non può ammettersi che – mancando una siffatta dimostrazione – il giudice sostituisca la valutazione opinabile dell’amministrazione con una propria e diversa valutazione, altrettanto opinabile, a ciò ostando l’insindacabilità del merito delle scelte e valutazioni amministrative (giurisprudenza consolidata e costante, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2020, n. 330; id., sez. VI, 7 ottobre 2019, n. 6753).