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Tar Calabria-Catanzaro, Sez. I, 10 gennaio 2020, n. 15: “La società ricorrente non ha alcun interesse giuridicamente tutelabile a censurare l’aggiudicazione a favore della controinteressata, neppure al limitato fine di ottenere la riedizione della gara, non potendo ritrarre alcuna utilità pratica dall’accoglimento dell’impugnativa, essendo la sua posizione già definitivamente compromessa dal giudicato formatosi sulla legittimità dell’esclusione che, per l’appunto, non consente di ravvisare l’interesse al ricorso (cfr. Cons. St., Sez. V, 23 luglio 2018, n. 1348). Deve, infatti, equipararsi la definitiva e inoppugnabile esclusione di un concorrente alla mancata partecipazione ai fini della valutazione in ordine alla (in)sussistenza della legittimazione ad agire (Corte di Giustizia, Sezione VIII, 21.12.2016 resa nella causa C-355/15; TAR Lazio, sez. II ter, 8 aprile 2019, n. 4517)”.