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Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 aprile 2020, n. 2632: Sulla scorta della ferma giurisprudenza della Sezione (cfr., per tutti e tra le più recenti, Cons. St., VI, 6 luglio 2018 n. 3158; id. 23 luglio 2018 n. 4503; id., 8 aprile 2019 n. 2268; id., 9 luglio 2019 n. 4820) (…) in generale, il possesso del diploma rilasciato da un Istituto tecnico professionale non ha valore di per sé abilitante, onde non è idoneo all’inserimento nelle GAE e nella II fascia delle GI, per accedere alle quali occorre che gli ITP siano in possesso di abilitazione o d’idoneità all’insegnamento, conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, o di uno degli specifici titoli di abilitazione previsti dal vigente ordinamento.
La Sezione, in particolare ha chiarito che;
a) il diploma rilasciato dai predetti Istituti non ha in sé valore abilitante né tale valore può desumersi dal DM 39/1998, giacché esso si limitò ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici affinché gli ITP, in possesso di detto diploma abbiano un titolo legittimo e sempre opponibile all’iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto;
b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari, peraltro più volte attivati per gli insegnanti tecnico-pratici, non può valere per consentire comunque l’iscrizione al personale sprovvisto del prescritto titolo di abilitazione (che s’aggiunge al e non si confonde col titolo di studio del vecchio ordinamento) a detta II fascia, la quale, com’è noto, permette l’accesso direttamente l’insegnamento, al più potendo giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedano l’abilitazione, in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale.