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Tar Campania-Napoli, Sez. II, 23 aprile 2020, n. 1468: Ritiene il Collegio di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la regolarità contributiva deve ritenersi esigibile non solo nei confronti del concorrente, ma anche rispetto all’aggiudicatario, a fortiori rispetto a quest’ultimo (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 18 luglio 2019 n. 5055; Consiglio di Stato, sez. VI , 15 settembre 2017 , n. 4349;; Adunanza Plenaria 25 maggio 2016 n. 10; Consiglio di Stato sez. V, 31 agosto 2015, n. 4043); difatti, l’esigenza di avere interlocutori in pieno possesso della capacità di negoziare con la parte pubblica rispetto a semplici aspiranti s’intensifica nei confronti dell’operatore risultato quale aggiudicatario, essendo questo il futuro contraente; tra l’altro, esigenze di continuità e coerenza interna dell’azione amministrativa giammai potrebbero postulare l’idea di affrancare l’aggiudicatario da un requisito ritenuto essenziale ai fini e fin dal momento della partecipazione alla gara.