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Si, se l’Amministrazione ha ritardato nell’ostensione dei documenti e se l’accesso è stato fatto tempestivamente (ex multis cfr. le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3787 e 2190 del 2019. Occorre, è vero, rispettare il limite dei 15 giorni previsti dall’articolo dell’articolo 76, comma 2 del d.lgs. 50 del 2016, quindi il ricorso deve rispettare il termine di 45 giorni dalla comunicazione del’atto lesivo dell’aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8294 del 4 dicembre 2019 ), ma va considerato che “qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente l’accesso, o tenga comportamenti dilatori che non consentano l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine non inizia a decorrere e il potere di impugnare dall’interessato pregiudicato da tale condotta amministrativa non si “consuma“; in questo caso il termine di impugnazione comincia a decorrere solo a partire dal momento in cui l’interessato abbia avuto cognizione degli atti della procedura (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 marzo 2019, n. 1540; III, 22 luglio 2016, n. 3308; V, 7 settembre 2015, n. 4144; III, 10 novembre 2011, n. 5121” (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 novembre 2019, n. 7492).