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Tar Sicilia-Catania, Sez. II, 3 giugno 2020, n. 1260: L’art 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di far fronte agli impedimenti derivanti dall’attuale situazione di emergenza sanitaria ha stabilito che “Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (…). Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario”.
Il termine stabilito per il deposito dell’istanza di rimessione di cui al terzo periodo del comma 5 dell’art. 84 citato, al quale va assimilata, nel caso in esame, la richiesta di differimento dell’udienza, è un termine processuale perentorio fissato dal legislatore per ragioni di interesse generale.
La natura perentoria del termine comporta, sotto il profilo processuale, che al suo spirare si determina ex se la decadenza dal potere di compiere l’atto e la rilevabilità d’ufficio dal giudice della decadenza in cui è incorsa la parte.
Inoltre, la disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell’art. 84 non incide sulla modalità di trasmissione degli atti giudiziari che deve comunque avvenire nelle forme e nei termini della disciplina sul processo amministrativo telematico (PAT) finalizzata, tra l’altro, ad agevolare la trasmissione da remoto degli atti di parte.
L’art. 4, comma 4, dell’Allegato 2 al c.p.a., nel testo introdotto dall’art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 197 del 2016, prevede in proposito che “E’ assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
La previsione secondo cui “Agli effetti … della fissazione delle udienze camerali e pubbliche”, il deposito degli “atti” in scadenza nell’ultimo giorno consentito effettuato oltre le ore 12:00 “si considera effettuato il giorno successivo”, anch’essa espressione del principio generale di perentorietà dei termini processuali, trova la sua ratio nella finalità di garantire il contraddittorio tra le parti e di consentire la corretta organizzazione dell’attività giudiziaria del Collegio giudicante.
Come si evince dal tenore letterale e dall’interpretazione logica e sistematica, la portata della disposizione va riferita, non solo alle udienze che devono ancora essere fissate, ma altresì alle udienze già fissate (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1137; Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136; C.G.A. 7 giugno 2018, n. 344; TAR Lazio – Roma, Sez. II, 30 aprile 2020 n.4466) in relazione alle quali devono essere depositati “atti”, in cui rientrano anche le istanze di parte (soprattutto laddove, come nel caso di specie, l’istanza è prevista in sostituzione delle “brevi note”), entro un termine perentorio da computarsi a ritroso con decorrenza dalla data dell’udienza (come nella previsione dei “due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione” stabilita dall’art. 84, comma 5, del D.L. 18/2020)