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Consiglio di Stato, Sez. II, 31 gennaio 2020, n. 815: “Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, trattandosi di vincolo di inedificabilità che, pur non derivando dalla programmazione e pianificazione urbanistica, è pur sempre sancito nell’interesse pubblico da apposite leggi (art. 41 septies, l. n. 1150 del 1942, aggiunto dall’art. 19, l. n. 765 del 1967; art. 9, l. n. 729 del 1961) e dai relativi provvedimenti di attuazione (d.m. 1° aprile 1968)” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione 16 novembre 2005, n. 9). Ciò premesso, posto che l’immobile è stato costruito successivamente al 1° gennaio 1968 [data di entrata in vigore del decreto ministeriale (Ministero dei lavori pubblici) n. 1404 del 1968], sussiste un divieto assoluto di edificare in aree site in fascia di rispetto stradale (vincolo assoluto di inedificabilità), ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 729/1961 e del citato decreto ministeriale n. 1404 del 1968, sicché va applicato l’articolo 33, comma 1, lettera d), della legge n. 47 del 1985, che statuisce l’impossibilità di sanatoria in presenza di vincoli di inedificabilità. (..) come chiarito dalla giurisprudenza, il vincolo di inedificabilità assoluta rende non fabbricabili le aree site nella fascia di rispetto stradale indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera abusivamente realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale, essendo correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile per finalità di interesse generale, con la conseguenza che opera direttamente e automaticamente, sicché, accertata la violazione del vincolo di inedificabilità, il parere dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria non può essere che negativo (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze 8 giugno 2011, n. 3498, 14 aprile 2010, n. 2076, e 15 aprile 2013, n. 2062; Cass. civ., sezione III, sentenza 21 febbraio 2013, n. 4346).