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Consiglio di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 415: “La Sezione si è già occupata dello specifico tema con la sentenza n. 29 ottobre 2019 n. 7410 che a sua volta ha richiamato le precedenti sentenze della Sezione Terza n. 209 del 2017 e n. 2448 del 2016, secondo cui: “l’ammissione con riserva, anche quando il concorrente abbia superato le prove e risulti vincitore del concorso, è un provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione del ricorso nel merito, poiché tale ammissione è, appunto, subordinata alla verifica della fondatezza delle sue ragioni e, cioè, “con riserva” di accertarne la definitiva fondatezza nel merito, senza, però, pregiudicare nel frattempo la sua legittima aspirazione a sostenere le prove, aspirazione che sarebbe irrimediabilmente frustrata se la sentenza a lui favorevole sopraggiungesse all’esaurimento della procedura concorsuale e fosse quindi, a quel punto, inutiliter data, vanificando l’effettività della tutela giurisdizionale (Cons. St., sez. III, 16 giugno 2015, n. 3038)”.
L’ammissione con riserva ha così l’effetto di impedire il protrarsi della lesione lamentata, consentendo la partecipazione al concorso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2020, n. 372)