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La giurisprudenza della Cassazione ritiene di si. Corte di Cassazione, Sez. 6, ord. 27 gennaio 2020, n. 1828: “E’ stato ribadito da questa Corte (sentenza n. 27950 del 31/10/2018) proprio con riferimento alla prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata (..) che essa decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito compensativo”.
Per la giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, 30 gennaio 2020, n. 60, che si conforma allo stesso principio: ” In diritto, la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 27950/2018; conf. Cass. 13463/2017; Cass. 19403/2019)“.