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Segnalo questa sentenza del Tar Campania-Napoli, Quinta Sezione (la numero 6100 del 3 ottobre 2022), che chiarisce lo stato della normativa di cui all’articolo 6, comma 1 della Legge 130 del 2001, che purtroppo ad oggi non risulta attuata da tutte le Regioni, il che ha portato diverse Amministrazioni Comunali a istituire comunque nuovi forni crematori pur in assenza del Piano di coordinamento Regionale, quindi non conformandosi a quanto disposto dalla normativa statale (il Piano è stato adottato nel Veneto ad esempio, ma non è stato adottato nella Regione Toscana, che risulta non avere nemmeno una normativa transitoria di attuazione). La sentenza del Tar Napoli evidenzia lo stato di attuazione nella Regione Campania, dove la Legge Regionale n. 20 del 2006 ha giustamente disposto la sospensione della realizzazione di nuovi forni crematori nelle more dell’approvazione del Piano di Coordinamento. Riportiamo il punto della motivazione della sentenza che interessa :
“Va rammentato che la disciplina della cremazione dei resti umani e dispersione delle ceneri è contenuta nella L. n. 130/2001 che, all’art. 6, rimette alle Regioni il compito di elaborare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, piani regionali di coordinamento per la realizzazione di impianti crematori da parte dei Comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno una struttura per Regione, attribuendo ai Comuni la relativa gestione (art. 6, comma 2) che vi provvedono attraverso una delle forme previste dall’articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
Nella Regione Campania la materia è disciplinata dalla L. Reg. n. 20/2006 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) che, all’art. 6 (come modificato con L. Reg. n. 27 del 30.12.2019):
prevede che la Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della L. n. 130/2001, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all’articolo 6 della L. n. 130/2001 (comma 1 bis);
dispone la sospensione della “realizzazione” di nuovi impianti crematori nelle more dell’approvazione del predetto Piano (comma 1 quater)”.