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Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, 15 novembre 2019, n. 865 (M.Z./Ag. Entr.Risc.): In tema di contributi di bonifica, i proprietari degli immobili siti nel comprensorio di contribuenza concorrono alle spese relative alle opere consortili, solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio delle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio. Da ciò ne consegue che il presupposto impositivo è condizionato, oltre alla circostanza che l’immobile ricada nel perimetro di pertinenza del consorzio, anche al fatto che il medesimo immobile benefici, in modo diretto e specifico, di un vantaggio idoneo ad incrementarne il valore, nonché che tale beneficio sia direttamente collegabile ai lavori di bonifica. Orbene, nel caso in questione, il ricorrente ha contestato l’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti per gli immobili di sua proprietà derivanti dalle opere di bonifica, e a fronte di tale contestazione nulla è stato provato dall’ufficio.