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Tar Puglia-Bari, Sez. I, 10 aprile 2020, n. 480: Come è noto, in base all’art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora: (…) c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. In particolare, ai fini della valutazione degli atti e dei provvedimenti che l’operatore economico deve dichiarare in corso di gara allo scopo di chiarire i profili relativi alla sua integrità professionale (in tal modo agevolando l’onere dimostrativo che spetta in materia alle Stazioni Appaltanti), le linee guida n. 6 dell’ANAC hanno fornito dettagliata “indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. Orbene, in proposito può affermarsi come non sussista una disciplina normativa positiva che obblighi espressamente il concorrente, ai fini della partecipazione a una gara, a dichiarare la sussistenza di c.d. “carichi pendenti” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 11.09.2019, n. 10837), salvo il caso che già non vi sia una condanna non passata in giudicato. In proposito (…), il Consiglio di Stato ha ritenuto nulla una clausola che prevedesse una dichiarazione relativa a carichi pendenti, perché le cause di esclusione sono tassativamente indicate dalla legge e, tra queste, non vi è l’esclusione per omessa o incompleta dichiarazione in merito a carichi pendenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17.02.2017, n. 726); né questa clausola “nulla” può di fatto riproporsi attraverso la dichiarazione relativa agli illeciti professionali: come ha ritenuto anche l’ANAC (cfr. parere 68 del 14.10.2014) una tale dichiarazione asseritamente incompleta su indagini pendenti “non soltanto non è prevista dall’art. 38 del codice, ma non vale nemmeno di per sé a comprovare l’inidoneità morale e professionale del RTI a partecipare alla procedura”.