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ANAC, Delibera 27 Maggio (dep. 9 giugno) 2020, n. 462, PREC 73/2020/L-F A differenza del subappalto ordinario o facoltativo dove l’operatore economico che concorre alla gara possiede in proprio tutti i requisiti richiesti per l’esecuzione delle lavorazioni di cui si compone l’opera e la scelta di affidare l’esecuzione di una parte ad un’impresa terza risponde a mere ragioni di opportunità o di convenienza economica, in quello qualificante od obbligatorio il concorrente fa affidamento sui requisiti di un’altra impresa ai fini della partecipazione alla gara dalla quale, altrimenti, verrebbe escluso. (..) L’operatore economico che partecipa alla gara per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione prevista nel contratto. Ciò non comporta, tuttavia, un divieto assoluto di ricorso al subappalto: dal combinato disposto degli artt. 28 e 105 del Codice, si deve ritenere che nei contratti misti sia consentito il ricorso al subappalto facoltativo; inoltre, non sembra potersi escludere che in relazione a ciascuna categoria di prestazione oggetto dell’affidamento, il concorrente possa ricorrere al cd. subappalto qualificante purché risulti in possesso dei requisiti atti a garantire lo svolgimento in proprio della percentuale di prestazione che, ex lege per i lavori o, secondo la specifica disciplina di gara per le forniture e i servizi, non è subappaltabile e, in ogni caso, nel rispetto dell’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014.