How Can We Help?
Tar Lazio-Latina, Sez. I, 12 agosto 2020, n. 324: È noto che il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente previsto dagli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, d.lgs. n. 267 cit., può essere esercitato al solo limitato scopo di far fronte a situazioni eccezionali e imprevedibili di pericolo per l’igiene, la sanità e l’incolumità pubblica, mediante interventi immediati e indilazionabili consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o non fare a carico di privati, per le quali non siano utilmente impiegabili le ordinarie potestà pubbliche di cui è dotato il Comune. Nella specie, non emerge, in primo luogo, la sussistenza dell’urgenza di provvedere, sol che si consideri come tra l’accertamento del presupposto dell’intervento sindacale e l’adozione del provvedimento extra ordinem gravato siano intercorsi ben dodici giorni, mentre “il carattere dell’urgenza consiste nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 27 novembre 2018 n. 9621; in termini Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017 n. 2847; sez. V, 5 giugno 2017 n. 2676; sez. V, 21 febbraio 2017 n. 774).
Inoltre, con riguardo alla esistenza di situazione di pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, si osserva che il provvedimento impugnato si riferisce all’esistenza di una situazione di fatto che potrebbe “astrattamente costituire un serio rischio per la salute e l’igiene pubblica” e dunque, per definizione, a un pericolo non connotato dal necessario requisito della effettività (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019 n. 3580; TAR Umbria, sez. I, 12 febbraio 2020 n. 64; TAR Campania, Napoli, sez. V, 11 novembre 2019 n. 5319; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 16 maggio 2018 n. 1284). Infine, l’ordinanza de qua è anche indeterminata quanto alla tempistica ed al contenuto dell’intervento, dato che non individua quale sia in concreto la prestazione richiesta al privato se non genericamente, facendo riferimento alle “opportune misure di prevenzione”, né prevede un termine finale di durata, che invece è elemento essenziale per la legittimità del provvedimento, specialmente ove si consideri che esso non è collegato, come detto, a una situazione di pericolo concreta ed accertata (TAR Campania, Napoli, sez. V, 18 marzo 2020 n. 1188; TAR Veneto, sez. III, 24 luglio 2019 n. 872; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 4 aprile 2019 n. 549; TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 22 marzo 2018 n. 107).