How Can We Help?
La risposta è negativa, come evidenzia Tar Toscana, Sez. I, ord. 10 settembre 2020, n. 509, che ha accolto l’istanza di sospensione proposta contro un avviso di selezione pubblica che “omette di motivare le ragioni alla base dell’indizione, rispetto all’utilizzo dell’istituto dello scorrimento della precedente graduatoria e, ciò, in violazione di una regola generale nel nostro ordinamento contenuta nell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, disposizione quest’ultima che non prevede alcun limite di durata minima dei contratti a tempo determinato eventualmente da sottoscrivere a seguito dello scorrimento della graduatoria (Adunanza plenaria n.14/2011; Consiglio di Stato, sez. III, ord. 13 settembre 2018, n. 4307; Tar Abruzzo, Sez. I n.272 del 24 maggio 2019)”.