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ANAC, Delibera 27 maggio (dep. 9 giugno) 2020, n. 463, Prec 45/2020/L: L’Autorità si è pronunciata in diverse occasioni esprimendo l’orientamento secondo cui, per poter affermare l’obbligatorietà dell’attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all’importo dei lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore a 150.000 euro l’attestazione in capo all’esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria; se l’importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto in forza dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e ciò con riferimento alle singole lavorazioni anche se la lex specialis di gara richiede il possesso di attestazione SOA, poiché l’obbligo di presentare la SOA deve intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 (Delibera n. 753 del 05 settembre 2018; Delibera n. 898 del 6 settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017); (..) l’orientamento dell’Autorità è condiviso in giurisprudenza; al riguardo si richiama la sentenza del TAR Lombardia, sez. I, Brescia, 17.09.2018, n. 859 che, nel chiarire che «la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all’intero valore dell’appalto (in questo senso sembra chiaro l’art. 12 comma 2-b del DL 47/2014)», ha considerato che «Al di sotto della soglia di € 150.000 è prevista (v. art. 92 comma 7 del DPR 207/2010) la possibilità di eseguire i lavori delle categorie superspecializzate senza l’attestazione SOA, quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall’art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate)»; (..) le regole di gara, ove stabiliscano ostacoli non necessari alla partecipazione, potendo la capacità tecnica essere provata ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, risulterebbero vessatorie e, sulla base di quanto previsto dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, da ritenersi inefficaci (in tal senso: TAR Lombardia, sentenza cit.); (..) alla luce delle considerazioni sopra esposte, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro è possibile dimostrare il possesso dei requisiti con la forma di qualificazione “semplificata” di cui all’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e che la lettera di invito nella parte in cui prevede la qualificazione SOA per le categorie di lavori SIOS scorporabili sopra indicate e di importo inferiore ai 150.000,00 euro deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ove comporti l’esclusione dalla procedura senza consentire ai concorrenti di comprovare i requisiti ai sensi dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010